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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi già allocati nel Bilancio poliennale 1984- 86 nell'ambito della Sez. 3 - Settore 04 - Programma 01 " Turismo ed Industria alberghiera" ai capitoli 25640, 25641, 25660, 25700 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, le cui denominazioni saranno aggiornate in conformità alla presente legge con successiva variazione di bilancio.
Nell'ambito dei fondi stanziati ai predetti capitoli saranno fatte salve le quote necessarie al perfezionamento delle procedure avviate per le domande di cui al secondo comma del precedente art. 17.

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