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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 2
Ambiti territoriali e programmazione degli interventi
La Regione interviene per ambiti territoriali turisticamente omogenei da individuarsi con la partecipazione e gli apporti conoscitivi degli Enti locali e delle categorie economiche interessate al settore.
Gli ambiti territoriali di cui al precedente comma saranno definiti in rapporto alla vocazione turistica del territorio,alle caratteristiche dell'offerta turistica e all'incidenza del turismo sull'economia locale.
La Regione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale e in armonia con le finalità espresse all'art. 1, adotta il " Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici". Tale " Quadro regionale" costituisce lo strumento conoscitivo e programmatorio di base per la definizione degli indirizzi e degli interventi da promuovere ai sensi della presente legge.
Il " Quadro regionale" dovrà contenere le linee, le modalità e i criteri d' intervento finanziario della Regione per la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica.
Ai fini della elaborazione del " quadro" la Regione può commissionare studi e ricerche.

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