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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 3
Criteri per la destinazione dei fondi
Il Consiglio regionale, anche in attesa dell'approvazione del " Quadro", definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare e per la destinazione dei fondi disponibili, sulla base dei principi della presente legge. In particolare dovranno essere indicati:
a) le zone a cui riservare i finanziamenti secondo criteri di selettività e di concentrazione;
b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo differenziati per le varie zone;
c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo nei casi di domande di operatori privati nonchè gli eventuali meccanismi di adeguamento dei suddetti limiti in rapporto all'aumento dei costi;
d) la percentuale di contributo da assegnare in relazione ai tipi di inizitive ed alle zone di intervento;
e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento.

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