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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 4
Programma poliennale della Regione
Sulla base dei criteri programmatici definiti dal Consiglio regionale, della disponibilità di fondi del bilancio pluriennale e delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini, la Regione approva il programma pluriennale delle iniziative da ammettere a contributo da realizzarsi ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 6.
Detto programma dovrà essere definito per aree turisticamente omogenee così suddivise:
- zone di turismo balneare marittimo
- zone di turismo montano
- zone di turismo termale
- zone interessate a fenomeni di turismo congressuale e fieristico
- altre zone di interesse e rilevanza turistica.
I piani di intervento in zone montane sono formulati dalle Province su proposte delle Comunità montane.
Il programma potrà comprendere interventi di operatori privati purhè corredati dal parere favorevole del Comune interessato e inerenti esclusivamente ad opere infrastrutturali di rilevante interesse turistico.

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