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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 5
Opere ammissibili a contributo
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento di iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi, o ristrutturare quelli esistenti e finalizzati all'incremento della produttività dell'azienda con l'esclusione quindi degli interventi di sola manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sono comunque ammessi interventi tesi all'introduzione di nuove tecnologie nella gestione delle imprese turistiche o al rinnovo delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa.
Gli interventi dei soggetti indicati ai punti a) e b) del successivo articolo 6 ammessi a contributo sono solo quelli già inclusi nel programma adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.
I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:
a) strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, campeggi e villaggi turistici di cui alla Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9; ostelli e rifugi alpini;
b) strutture di servizio di completamento e supporto alla ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione nelle sole zone di turismo nontano che saranno indicate dal Consiglio regionale con le direttive di cui al primo comma del precedente art. 3;
c) strutture ricreative e/ o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un' immagine turistica qualificata da far valere sui mercati nazionali ed internazionali;
d) impianti e servizi per attività sportive invernali a sostegno e potenziamento dei centri turistici montani;
e) valorizzazione di ambienti naturali limitatamente alle parti che si possono attrezzare per scopi turistici
Potranno inoltre essere inseriti interventi di ristrutturazione di impianti ricettivi ed extraricettivi relativi a più unità immobiliari riunite in unico progetto, in Comuni a prevalente economia turistica, da realizzardi da parte di operatori privati con interventi singoli o associati.
Sono escluse dai benefici della presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili sia da parte dei soggetti pubblici che da part degli operatori privati.
Le opere, i servizi e gli impianti realizzati con i contributi regionali debbono essere destinati all'uso pubblico; pertanto sono escluse dai contributi quelle iniziative realizzate da qualsiasi dei soggetti sopra richiamati destinate unicamente o prevalentemente agli appartenenti ad associazioni od a dipendenti di società o enti pubblici e privati, o comunque a gruppi di persone predeterminate. Possono tuttavia essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù destinati a far parte della rete della Federazione Internazionale Alberghi per la Gioventù( IYHF).

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