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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 7
Domande di contributi di operatori privati (lettera c) dell'art. 6)
Le domande di contributo dei soggetti privati debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove vengono realizzate le iniziative e dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto esecutivo e da un dettagliato preventivo di spesa.
Nelle domande, inoltre, dovranno essere indicati i soggetti legittimati a rappresentarle legalmente, qualora si tratti di società legalmente costituite, nonchè l'istituto di credito con il quale il richiedente intende contrarre il mutuo.
Il Sindaco, verificata la conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, ivi compresi quelli adottati e non ancora approvati, esprime un parere sulla validità dell'iniziativa secondo gli obiettivi della presente legge.
Il Sindaco trasmette le domande alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
La Giunta regionale decide in merito alle richieste di contributo di cui al presente articolo almeno due volte l'anno, sentita la competente Commissione consiliare.

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