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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 8
Concessione dei contributi
Per gli interventi ammessi a contributo la Giunta regionale è autorizzata a concedre nel rispetto dei limiti e delle percentuali stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3:
a) i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ammissibile;
b) ai soggetti di cui al punto c) dell'art. 6, in alternativa:
1) contributi in conto ammortamento mutuo fino a un massimo del 10% annuo per 10 anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile;
2) contributi rateali diretti in misura costante annua massima del 7% per 10 anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile.
I contributi di cui alla lettera a) possono coprire fino al 100% dell'importo dell'opera ammessa a contributo realizzata per stralci, a condizione che il soggetto beneficiario si impegni a realizzare con propri mezzi autonomi uno stralcio funzionale della medesima opera, di importo pari al 30% almeno di quello finanziato dalla Regione.
Per gli operatori di cui alla lettera b) il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo viene fissato in Lire 1.000 milioni e porà essere successivamente aggiornato dal Consiglio regionale come disposto al precedente art. 3.
Tale importo deve intendersi riferito ad un singolo intervento completo od a stralcio funzionale e nell'arco di un triennio non può essere integrato con ulteriori contributi riguardanti la medesima struttura.

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