LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984
Titolo III
Art. 17
Norma transitoria
Sono abrogate la Legge 14 marzo 1975 n. 16 e successive modificazioni e la Legge 8 luglio 1976 n. 26 e successive modificazioni.
I procedimenti istruttori per la concessione e la liquidazione dei contibuti riguardanti domande che sono state presentate pirma dell'entrata in vigore della presente legge o in esecuzione di programmi antecendeti ad essa, devono essere conformi alle norme vigenti alla data della presentazione della domanda.
Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi già allocati nel Bilancio poliennale 1984- 86 nell'ambito della Sez. 3 - Settore 04 - Programma 01 " Turismo ed Industria alberghiera" ai capitoli 25640, 25641, 25660, 25700 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, le cui denominazioni saranno aggiornate in conformità alla presente legge con successiva variazione di bilancio.
Nell'ambito dei fondi stanziati ai predetti capitoli saranno fatte salve le quote necessarie al perfezionamento delle procedure avviate per le domande di cui al secondo comma del precedente art. 17.