LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984
INDICE
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Ambiti territoriali e programmazione degli interventi
Art. 3 - Criteri per la destinazione dei fondi
Art. 4 - Programma poliennale della Regione
Art. 5 - Opere ammissibili a contributo
Art. 6 - Soggetti che possono beneficiare dei contributi
Art. 7 - Domande di contributi di operatori privati (lettera c) dell'art. 6)
Art. 8 - Concessione dei contributi
Art. 9 - Inizio e ultimazione dei lavori
Art. 10 - Rapporti con istituti di credito
Art. 11 - Erogazione dei contributi
Art. 12 - Revoca del contributo
Art. 13 - Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
Art. 14 - Cumulo dei contributo
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna promuove lo sviluppo della propria economia turistica quale attività idonea ad elevare il reddito e le condizioni sociali e culturali delle popolazioni residenti nelle località interessate al movimento turistico e nell'intera regione. A tale scopo attua interventi finanziari per migliorare e diversificare la struttura dell'offerta turistica al fine di adeguarla alle esigenze della domanda, incrementare la produttività e conseguentemente accrescere la sua competitività in campo nazionale ed internazionale.
Art. 2
Ambiti territoriali e programmazione degli interventi
La Regione interviene per ambiti territoriali turisticamente omogenei da individuarsi con la partecipazione e gli apporti conoscitivi degli Enti locali e delle categorie economiche interessate al settore.
Gli ambiti territoriali di cui al precedente comma saranno definiti in rapporto alla vocazione turistica del territorio,alle caratteristiche dell'offerta turistica e all'incidenza del turismo sull'economia locale.
La Regione, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale e in armonia con le finalità espresse all'art. 1, adotta il " Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici". Tale " Quadro regionale" costituisce lo strumento conoscitivo e programmatorio di base per la definizione degli indirizzi e degli interventi da promuovere ai sensi della presente legge.
Il " Quadro regionale" dovrà contenere le linee, le modalità e i criteri d' intervento finanziario della Regione per la qualificazione e il miglioramento dell'offerta turistica.
Ai fini della elaborazione del " quadro" la Regione può commissionare studi e ricerche.
Art. 3
Criteri per la destinazione dei fondi
Il Consiglio regionale, anche in attesa dell'approvazione del " Quadro", definisce i criteri per la scelta degli interventi da incentivare e per la destinazione dei fondi disponibili, sulla base dei principi della presente legge. In particolare dovranno essere indicati:
a) le zone a cui riservare i finanziamenti secondo criteri di selettività e di concentrazione;
b) i tipi di iniziative da ammettere a contributo differenziati per le varie zone;
c) gli importi massimi e minimi di spesa da ammettere a contributo nei casi di domande di operatori privati nonchè gli eventuali meccanismi di adeguamento dei suddetti limiti in rapporto all'aumento dei costi;
d) la percentuale di contributo da assegnare in relazione ai tipi di inizitive ed alle zone di intervento;
e) le modalità di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di eventuale rettifica delle iniziali previsioni di intervento.
Art. 4
Programma poliennale della Regione
Sulla base dei criteri programmatici definiti dal Consiglio regionale, della disponibilità di fondi del bilancio pluriennale e delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini, la Regione approva il programma pluriennale delle iniziative da ammettere a contributo da realizzarsi ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 6.
Detto programma dovrà essere definito per aree turisticamente omogenee così suddivise:
- zone di turismo balneare marittimo
- zone di turismo montano
- zone di turismo termale
- zone interessate a fenomeni di turismo congressuale e fieristico
- altre zone di interesse e rilevanza turistica.
I piani di intervento in zone montane sono formulati dalle Province su proposte delle Comunità montane.
Il programma potrà comprendere interventi di operatori privati purhè corredati dal parere favorevole del Comune interessato e inerenti esclusivamente ad opere infrastrutturali di rilevante interesse turistico.
Art. 5
Opere ammissibili a contributo
I contributi regionali previsti dalla presente legge sono destinati al finanziamento di iniziative intese a realizzare nuove opere, impianti o servizi, o ristrutturare quelli esistenti e finalizzati all'incremento della produttività dell'azienda con l'esclusione quindi degli interventi di sola manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Sono comunque ammessi interventi tesi all'introduzione di nuove tecnologie nella gestione delle imprese turistiche o al rinnovo delle attrezzature per una diversa organizzazione dell'impresa.
Gli interventi dei soggetti indicati ai punti a) e b) del successivo articolo 6 ammessi a contributo sono solo quelli già inclusi nel programma adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4.
I contributi possono essere assegnati per interventi riguardanti:
a) strutture ricettive alberghiere di cui alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, campeggi e villaggi turistici di cui alla Legge regionale 19 aprile 1979 n. 9; ostelli e rifugi alpini;
b) strutture di servizio di completamento e supporto alla ricettività turistica, ivi comprese le strutture della ristorazione nelle sole zone di turismo nontano che saranno indicate dal Consiglio regionale con le direttive di cui al primo comma del precedente art. 3;
c) strutture ricreative e/ o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica e della creazione di un' immagine turistica qualificata da far valere sui mercati nazionali ed internazionali;
d) impianti e servizi per attività sportive invernali a sostegno e potenziamento dei centri turistici montani;
e) valorizzazione di ambienti naturali limitatamente alle parti che si possono attrezzare per scopi turistici
Potranno inoltre essere inseriti interventi di ristrutturazione di impianti ricettivi ed extraricettivi relativi a più unità immobiliari riunite in unico progetto, in Comuni a prevalente economia turistica, da realizzardi da parte di operatori privati con interventi singoli o associati.
Sono escluse dai benefici della presente legge le spese per l'acquisto di aree ed immobili sia da parte dei soggetti pubblici che da part degli operatori privati.
Le opere, i servizi e gli impianti realizzati con i contributi regionali debbono essere destinati all'uso pubblico; pertanto sono escluse dai contributi quelle iniziative realizzate da qualsiasi dei soggetti sopra richiamati destinate unicamente o prevalentemente agli appartenenti ad associazioni od a dipendenti di società o enti pubblici e privati, o comunque a gruppi di persone predeterminate. Possono tuttavia essere ammesse a contributo le iniziative riguardanti ostelli per la gioventù destinati a far parte della rete della Federazione Internazionale Alberghi per la Gioventù( IYHF).
Art. 6
Soggetti che possono beneficiare dei contributi
Possono concorrere ai benfici previsti dalla presente legge i soggetti appresso indicati:
a) enti locali territoriali, altri enti pubblici e rispettivi consorzi;
b) società a capitale misto pubblico o privato;
c) operatori privati singoli o associati.
I soggetti indicati ai punti a) e b) del precedente comma, interessati alle iniziative comprese nel programma di cui al precedente art. 4, debbono presentare domanda di contributo alla Regione.
Le domande debbono essere corredate da una relazione descrittiva, un progetto esecutivo, un preventivo di spesa ed un piano economico finanziario.
Art. 7
Domande di contributi di operatori privati (lettera c) dell'art. 6)
Le domande di contributo dei soggetti privati debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove vengono realizzate le iniziative e dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto esecutivo e da un dettagliato preventivo di spesa.
Nelle domande, inoltre, dovranno essere indicati i soggetti legittimati a rappresentarle legalmente, qualora si tratti di società legalmente costituite, nonchè l'istituto di credito con il quale il richiedente intende contrarre il mutuo.
Il Sindaco, verificata la conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, ivi compresi quelli adottati e non ancora approvati, esprime un parere sulla validità dell'iniziativa secondo gli obiettivi della presente legge.
Il Sindaco trasmette le domande alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
La Giunta regionale decide in merito alle richieste di contributo di cui al presente articolo almeno due volte l'anno, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 8
Concessione dei contributi
Per gli interventi ammessi a contributo la Giunta regionale è autorizzata a concedre nel rispetto dei limiti e delle percentuali stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3:
a) i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ammissibile;
b) ai soggetti di cui al punto c) dell'art. 6, in alternativa:
1) contributi in conto ammortamento mutuo fino a un massimo del 10% annuo per 10 anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile;
2) contributi rateali diretti in misura costante annua massima del 7% per 10 anni calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile.
I contributi di cui alla lettera a) possono coprire fino al 100% dell'importo dell'opera ammessa a contributo realizzata per stralci, a condizione che il soggetto beneficiario si impegni a realizzare con propri mezzi autonomi uno stralcio funzionale della medesima opera, di importo pari al 30% almeno di quello finanziato dalla Regione.
Per gli operatori di cui alla lettera b) il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo viene fissato in Lire 1.000 milioni e porà essere successivamente aggiornato dal Consiglio regionale come disposto al precedente art. 3.
Tale importo deve intendersi riferito ad un singolo intervento completo od a stralcio funzionale e nell'arco di un triennio non può essere integrato con ulteriori contributi riguardanti la medesima struttura.
Art. 9
Inizio e ultimazione dei lavori
I contributi regionali della presente legge sono concessi per realizzare opere non ancora iniziate alla data di pesentazione della domanda e per forniture non ancora eseguite. Per le opere fa fede l'attestato d' inizio lavori rilasciato dal Sindaco e per le forniture la data riportata sulla bolla di consegna.
Nel provvedimento di concessione viene indicato il termine entro il quale debbono essere ultimati i lavori ed eseguite le forniture. Tale termine non sarà inferiore ai 18 mesi e non superiore a 24. Alla scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 12 mesi dietro richiesta degli interessati motivata da cause di forza maggiore.
Art. 10
Rapporti con istituti di credito
Ai fini della concessione dei contributi di cui al primo comma - lettera b) dell'art. 8, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni con istituti di credito speciali per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui
Il richiedente potrà rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionali.
Art. 11
Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti indicati ai punti a) e b) dell'art. 6 avviene nei modi previsti dalla Legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975 e successive modificazioni.
I contributi a favore delle imprese private sono invece erogati sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'iniziativa con le seguenti modalità:
1) nel caso di contributi in conto ammortamento mutuo, all'istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata d' ammortamento del mutuo;
2) nel caso di contributi rateali costanti annui, direttamete al destinatario in rate annuali.
Qualora l'isituto di credito abbia già stipulato il mutuo prima del provvedimento difinitivo di liquidazione, la Regione provvederà al pagamento delle quote di contributo anche sulle rate già scadute purchè successive al provvedimento di concessione della Regione.
L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata. Nel conteggio della somma da liquidare si dovrà tener conto delle variazioni verificatesi in corso d' opera nelle quantità e nei prezzi unitari delle singole voci, entro il limite massimo complessivo di spesa ammessa a contributo, a condizione che l'iniziativa conservi la propria validità turistica secondo i criteri in base ai quali è stato concesso il contributo.
Per gli interventi di particolare rilevanza ed a richiesta del soggetto destinatario del contributo la Regione può adottare provvedimenti di liquidazione parziali relativi ad uno stralcio di lavori, previo accertamento dell'entità delle opere realizzate da parte degli uffici competenti e della presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta inerente lo stralcio, compresi l'atto di vincolo di destinazione ed il contratto di mutuo, ove occorre, per l'importo relativo ai lavori eseguiti.
Resta inteso che qualora l'iniziativa non sia completa così come risulta nell'atto di concessione, il contributo viene revocato e le eventuali rate di contributo già corrisposte debbono essere restituite.
Art. 12
Revoca del contributo
Il contributo regionale è revocato qualora:
a) le opere non siano iniziate entro 12 mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le opere non siano ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga;
c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella preventivata e le varianti siano tali da classificare l'intervento non più di ristrutturazione, ma di manutenzione;
d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiaro del contributo non abbia osservato il rispetto delle vigenti norme urbanistiche e edilizie;
e) siano state accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
Può essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro 180 giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
La revoca comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 13
Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
Gli immobili e attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali della presente legge, sono vincolati alla destinazione d' uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio pagamento delle rate del contributo.Tale vincolo rende obbligatori il mantenimento della destinazione d' uso in atto al momento dell'assegnazione dei contributi nonchè la piena funzionalità dell'azienda.
L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione del vincolo previsto dal comma precedente da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.
Il vincolo di destinazione può essere sostituito da apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile. Tutti gli atti riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario del contributo richiedono l'assenso del proprietario.
L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo di destinazione è autorizzata dalla Giunta regionale nel caso venga comprovata la non convenienza economico - produttiva dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione delle rate di contributo rivalutate in base agli indici ISTAT di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 e l'estinzione del mutuo.
Art. 14
Cumulo dei contributo
I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad altre leggi regionali e e dello Stato, a condizione che non sia superato il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo, ove previsto, di cui al precedente art. 8.
Qualora vengano cumulati contributi di natura diversa tra quelli previsti all'art. 8 ed al successivo art. 15, essi dovranno riguardare stralci di lavori distinti e per essi dovranno essere adottati separti provvedimenti di liquidazione.
Titolo II
Art. 15
Fondi statali
L'impiego dei contributi statali assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13, primo comma, della Legge 17 maggio 1983 n. 217 , è finalizzato:
- agli interventi riguardanti servizi non ricettivi a supporto dell'attività turistica localizzati nelle zone ad economia turistica della costa, dell'alto crinale appenninico e termale nonchè nelle zone limitrofe precedenti, a condizione che svolgano una funzione di supporto all'economia turistica;
- agli interventi riguardanti strutture ricettive esistenti localizzati nelle zone montane, nei centri termali, nelle zone di turismo marino e nei centri urbani interessati ad attività congressuali e fieristiche nonchè in altre zone di interesse turistico;
- agli interventi riguardanti la costruzione di nuove strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere localizzati nele sole zone turistiche dell'alto crinale appenninico e nelle zone costiere del ferrarese.
Detti contributi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti al titolo primo della presente legge e, fermo restando quando disposto al precedente art. 14, si concedono agli stessi soggetti elencati all'art. 6 allo scopo di:
- realizzare opere non finanziate con fondi regionali;
- integrare il contributo regionale su importi di lavori distinti.
Art. 16
Contributi a privati
Sui fondi di cui al precedente articolo si possono concedere ai soggetti di cui al punto c) dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 40% dell'importo ammissibile.
L'importo minimo e massimo da ammettere a contributo è fissato rispettivamente in Lire 50 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle zone montane ed in Lire 100 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle altre zone.
I contributi saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere e dell'avvenuta fornitura od acquisto.
Possono essere concessi acconti sulla base di stati d' avanzamento vistati dai Comuni in cui viene realizzata l'iniziativa.
Titolo III
Art. 17
Norma transitoria
Sono abrogate la Legge 14 marzo 1975 n. 16 e successive modificazioni e la Legge 8 luglio 1976 n. 26 e successive modificazioni.
I procedimenti istruttori per la concessione e la liquidazione dei contibuti riguardanti domande che sono state presentate pirma dell'entrata in vigore della presente legge o in esecuzione di programmi antecendeti ad essa, devono essere conformi alle norme vigenti alla data della presentazione della domanda.
Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi già allocati nel Bilancio poliennale 1984- 86 nell'ambito della Sez. 3 - Settore 04 - Programma 01 " Turismo ed Industria alberghiera" ai capitoli 25640, 25641, 25660, 25700 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, le cui denominazioni saranno aggiornate in conformità alla presente legge con successiva variazione di bilancio.
Nell'ambito dei fondi stanziati ai predetti capitoli saranno fatte salve le quote necessarie al perfezionamento delle procedure avviate per le domande di cui al secondo comma del precedente art. 17.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1984