LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 39
INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 12 luglio 1984
Art. 1
Il primo alinea del IV comma dell'art. 25 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, è così sostituito:
"- otto unità per la segreteria del Presidente della Giunta: due con qualifica funzionale " Responsabile di segreteria" (assimilata al V livello retributivo), tre con qualifica funzionale " Autista specializzato" (assimilata al IV livello retributivo), tre con qualifica funzionale " addetto di segreteria" (assimilata al VI livello retributivo); ".