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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 39

INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 12 luglio 1984

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il primo alinea del IV comma dell'art. 25 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, è così sostituito:
"- otto unità per la segreteria del Presidente della Giunta: due con qualifica funzionale " Responsabile di segreteria" (assimilata al V livello retributivo), tre con qualifica funzionale " Autista specializzato" (assimilata al IV livello retributivo), tre con qualifica funzionale " addetto di segreteria" (assimilata al VI livello retributivo); ".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - romagna.
Bologna, 10 luglio 1984

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