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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

Art. 1
Finalità della legge
La presente legge persegue l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvigionamento delle merci e la fruizione dei servizi di vendita da parte dei consumatori nonchè la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva.
Ai sensi dell'art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, i Comuni fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.
Prima della adozione dei provvedimenti di fissazione o di modifica degli orari di cui al comma precedente, dovrà essere acquisito il parere consultivo delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti e dei lavoratori addetti al commercio.

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