Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

Titolo I
Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Art. 2
Orario giornaliero
I Sindaci, in deroga all'art. 1, secondo comma, lett. b), della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20.
Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest' ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana; la differenziazione non può comunque essere riferita a singoli esercenti.
Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura antimeridiana deve essere stabilita ad un' ora tale da consentire agli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro.
Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il Sindaco determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.
I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso o itinerante. Nel caso di mercati con attività mista, detti limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.
Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano.
L'orario fissato da ciascun esercente può anche prevedere la riduzione o l'eliminazione dell'intervallo pomeridiano, con corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia ritardando corrispondentemente l'apertura o anticipando corrispondentemente la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso.
Nei Comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente.
Gli operatori comunicano l'orario prescelto al Sindaco ai fini della vigilanza.
Art. 3
Giornate domenicali e festive
Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e agli articoli 5 e 8, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.
Nel caso di festività consecutive può essere determinato, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana in un giorno festivo (nel caso di due festività), in uno o due giorni festivi (nel caso di tre festività), per garantire un servizio più idoneo di rifornimento al pubblico. Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.
Nelle sole festività infrasettimanali, i negozi e le altre attività che esercitano in modo esclusivo o prevalente la vendita del pane possono essere autorizzati, limitatamente alla vendita di tale prodotto, all'apertura antimeridiana sino alle ore 13.
E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali indicati nell'allegato n. 1 della presente legge, allegato che potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, nonchè lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai Comuni. In tali casi l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati con chiusura compensativa in altra giornata determinata dal Comune.
Durante ricorrenze e festività tipicamente locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.
I Sindaci possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica della località, nonchè l'apertura in via eccezionale di esercizi commerciali in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località in cui si svolgono dette manifestazioni. Nei casi di apertura domenicale o festiva avente carattere continuativo o ripetitivo, il Comune dovrà determinare in quale giornata avviene la chiusura compensativa.
I Sindaci possono stabilire per i negozi o le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino anche un orario che preveda l'apertura, anche parziale, nei giorni domenicali, con riposo infrasettimanale in un giorno da daterminare localmente.
Ai singoli operatori viene lasciata la facoltà di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al comma precedente, comunicando tale scelta al Sindaco, ai fini della vigilanza.
Art. 4
Chiusura infrasettimanale
Per tutto il territorio della regione, salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e negli articoli 5 e 8, i Sindaci determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.
La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un' altra giornata festiva.
Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.
Art. 5
Particolari attività di vendita
Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza per pubblico esercizio, nonchè gli esercenti attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizzeria al taglio, piadine e pasta fresca possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno. In tal caso gli esercenti possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando un' intera giornata di chiusura infrasettimanale.
Analoga esclusione può essere disposta per gli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d' arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale.
I Sindaci, sentito il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali indicate all'art. 1, terzo comma, nonchè delle organizzazioni artigiane del settore, possono altresì autorizzare la deroga alla chiusura nei giorni domenicali e festivi per gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, fissando in altro giorno della settimana la chisura obbligatoria.
Gli esercenti di cui ai commi precedenti comunicano l'orario e il turno di riposo prescelti al Sindaco, che ne prende atto verificando che gli stessi abbiano il requisito della specializzazione. A tale proposito, per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie sopraindicate in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Nel caso in cui il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'operatore commerciale, l'orario prescelto s' intende valido.
Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione possono essere autorizzate, nel rispetto dell'art. 1, comma I, della Legge 13 luglio 1966 n. 611 Sito esterno, all'apertura domenicale e festiva, entro i limiti previsti per gli esercizi pubblici, per la sola vendita di generi di pasticceria, purchè dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta e venga esposto, nei locali di vendita, in maniera visibile, un cartello indicante che nei giorni festivi e domenicali è vietata la vendita di generi diversi dalla pasticceria.
Art. 6
Attività miste
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza di vendita esercitata, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'accertamento è effettuato dal Comune competente.
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 14 ottobre 1974 n. 524 Sito esterno o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.
Art. 7
Feste natalizie e altre festività tipiche
Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari può essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:
a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio;
b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2, sino alle ore 22 a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio;
c) sospendere la chiusura domenicale e festiva a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio con l'osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2.
Art. 8
Località turistiche
Nelle località riconosciute ad economia turistica di cui all'Allegato 2 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale, i Comuni determinano l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso turistico e sulla base dei criteri seguenti fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
Località di cui alla terra A - periodo estivo - punto 1 (zone di riviera) e punto 2 (città d' arte):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;
- apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera A - punto 3 (zone termali):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;
- apertura antimeridana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera A - punto 4 (zone montane e altre località):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale limitatamente alle località classificate montane ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera B - periodo invernale (zone montane e altre località):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Nelle località classificate turistiche nell'allegato 2 della presente legge e riconosciute ad economia montana ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e sue successive modificazioni, può essere determinata l'apertura antimeridiana domenicale e festiva dei negozi e della altre attività di vendita al dettaglio, anche nei periodi dell'anno non considerati di maggiore alfflusso turistico.
Art. 9
Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita
Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienano prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio, devono rispettare i limiti giornalieri determinati dai Comuni ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza autorizzazione secondo le norme vigenti.
I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del Comune, indicante il giorno della chiusura infrasettimanale nonchè l'orario di apertura e chiusura.
Eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni.
Art. 10
Ferie
I Comuni, per evitare difficoltà di approvigionamento per i consumatori, promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali di categoria del commercio e dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali nei periodi di ferie sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata.
In particolare, al fine di garantire il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità e di evitare l'insorgere di possibili turbative all'ordine pubblico, dovrà comunque essere assicurata l'apertura di almeno il 25% degli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari.
In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni sindacali, il Sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.
In ogni caso, per quanto riguarda gli esercizi di produzione e di vendita al dettaglio di generi di panificazione, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 2 della Legge 18 febbraio 1974 n. 41 Sito esterno.

Espandi Indice