Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

Titolo II
Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali
Art. 11
Orario giornaliero
I Comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza e nel rispetto del limite delle cinquantadue ore quale orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, indicato dall'art. 9 del DPCM 31 dicembre 1982, stabiliscono di norma gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo. Detto periodo ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre.
I Comuni, nel caso di comprovate necessità e nel rispetto del limite massimo di ore apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati al comma precedente per un periodo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura, anche limitatamente a parte del territorio comunale.
Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.
Art. 12
Turni di riposo
Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate, ove siano esistenti e funzionanti n. 3 o 2 impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33% o al 50%.
In base alla valutazione degli interessi dell'utenza nei comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di Km. 5.
Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti esistenti e funzionanti sul territorio comunale. Nei comuni in cui siano operanti quattro ovvero un numero inferiore di impianti, detto limite può essere da parte del Comune elevato fino al 50%.
Nella determinazione dei turni di riposo si deve tener conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, d' intesa con i gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza motorizzata.
Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
Art. 13
Turni notturni
Il servizio notturno viene svolto, nell'ambito del territorio provinciale, da un numero di impianti non superiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 d' inverno e alle ore 22,30 d' estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.
L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base a calendari predisposti annualmente dalle Province e dal Circondario di Rimini, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari, sulla base delle proposte formulate dai Comuni entro il 30 novembre di ciascun anno. I titolari delle concessioni degli impianti interessati, d' intesa con i gestori, devono far pervenire le relative richieste ai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
Nella predisposizione del calendario annuale le Province e il Circondario di Rimini dovranno tenere presente:
1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri dei centri urbani e vie di accesso ai principali centri abitati;
2) l'eventuale ricorso ad una rotazione dei punti - vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.
Nell'autorizzare il turno notturno si deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonchè alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.
Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al 1 comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 14
Esenzioni
I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, i gas di petroli liquefatti e il metano.
Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.
Le attività di servizio all'utenza funzionalmente connesse con l'erogazione dei carburanti e che insistono sull'area di pertinenza degli impianti, con la sola esclusione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono gli orari previsti per il funziomento degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Gli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) sono esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui all'art. 12, a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.
Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
I Comuni elencati nell'allegato n. 3 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale, possono, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.
I Comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni, di cui agli artt. 12 e 13, nei seguenti casi:
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.
Art. 15
Ferie
I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il 25% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e degli organismi di rappresentanza dei concessionari degli impianti un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie dei gestori, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto nel caso in cui siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
Su domanda del gestore, d' intesa con il concessionario, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 Sito esterno.
Art. 16
Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self - service pre - pagamento)
Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self - service pre - pagamento) dovranno essere esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma.
L'esclusione dall'osservanza dei turni è tuttavia subordinata alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.
Gli impianti dotati di apparecchiature self - service - post - pagamento devono osservare l'orario di cui all'art. 11 della presente legge.
Gli apparecchi accettatori di carte di credito osservano l'orario di attività dell'impianto nell'ambito del quale sono collocati.
Art. 17
Disposizioni generali
Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburante siti sulle autostrade e sui tronchi classificati autostradali.
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.
I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo nonchè l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.
In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante la indicazione dell'impianto aperto più vicino.

Espandi Indice