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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

Titolo III
Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 18
Orario giornaliero
I Comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti a) e b) dell'art. 23 del DM 28 aprile 1976, diversificandoli in ragione delle esigenze locali per tipologie, per zone all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno.
I provvedimenti dei Comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al 2 comma dell'art. 5 della Legge 14 ottobre 1974 n. 524 Sito esterno, relativa alla posticipazione dell'apertura e all'anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari fissati, nonchè la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.
In luogo di orari di apertura e chiusura esplicitamente fissati, i Comuni possono determinare fasce orarie nelle quali è lasciata alla discrezione dell'esercente rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale. In questo caso, la facoltà di cui al 2 comma del presente articolo è riferita al limite massimo della fascia di apertura e a quello minimo della fascia di chiusura.
Per gli esercizi di cui al punto a) del DM 28 aprile 1976, i Comuni possono consentire l'apertura e l'inizio dell'attività con ritardo rispetto ai limiti delle fasce orarie di cui al comma precedente.
Tenuto conto delle facoltà sopra specificate, l'orario di apertura non può comunque precedere le ore 5 e quello di chiusura non può essere posticipato oltre le ore 1, salvo che nei giorni festivi e prefestivi per i quali i Comuni possono determinare la facoltà di protrazione di un' ora.
I Comuni, anche limitatamente a periodi o giorni prestabiliti, possono comunque autorizzare, su richiesta degli esercenti interessati, la protrazione dell'apertura di tipologie particolari di pubblici esercizi oltre il limite di cui al comma precedente ed anche negli altri giorni della settimana.
Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono esporre un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del Comune, indicante l'orario di apertura e chiusura e la giornata di chiusura settimanale.
Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al punto c) - 1 comma dell'art. 23 del DM 28 aprile 1976, deve essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.
Art. 19
Chiusura settimanale
I Comuni determinano la giornata di chiusura infrasettimanale in base alle norme della Legge 1 giugno 1971 n. 425 Sito esterno.
Art. 20
Esenzioni
Negli alberghi e in tutti gli altri esercizi di attività ricettiva la somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata, in deroga agli orari fissati dai Comuni, nei confronti delle sole persone alloggiate.
Gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali possono osservare l'orario di apertura per tutte le ventiquattro ore di ciascun giorno.
Su domanda degli interessati ed in base a calendari predisposti dai Comuni che tengano conto dei diversi motivi di pubblico interesse, può essere autorizzato il prolungamento dell'orario di apertura anche durante tutta la notte per gli esercizi di cui al precedente art. 18.
Art. 21
Sospensione di attività per ferie
I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio, in modo da potere assicurare comunque l'apertura di almeno il 25% degli esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni, il Sindaco provvede a terminare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.

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