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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

Titolo IV
Norme generali
Art. 22
Sanzioni amministrative
I Sindaci dei Comuni dell'Emilia - Romagna e gli organi di vigilanza sono tenuti a far osservare quanto disposto dal presente provvedimento e dai provvedimenti comunali di attuazione.
Fatte salve le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dalle leggi vigenti, in caso di inosservanza delle disposizioni i Comuni applicano le sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno e dell'art. 8 della Legge 1 giugno 1971 n. 425 Sito esterno, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 Sito esterno e dalla Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
Art. 23
Norme finali
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la Legge regionale 28 febbraio 1979 n. 4.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento è fatto rinvio alla Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno e all'articolo 8 del decreto - legge 1 ottobre 1982 n. 697 Sito esterno, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1982 n. 887 Sito esterno.
Per quanto attiene gli orari di apertura e chiusura e le modalità riguardanti le chiusure settimanali e per ferie delle farmacie, si fa riferimento agli artt. 36, 37 e 38 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 19.

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