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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1984, n. 40

CRITERI REGIONALI PER LA FISSAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE E DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 12 luglio 1984

INDICE

Art. 1 - Finalità della legge
Espandere area tit1 Titolo I - Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Espandere area tit2 Titolo II - Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali
Espandere area tit3 Titolo III - Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Espandere area tit4 Titolo IV - Norme generali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge persegue l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvigionamento delle merci e la fruizione dei servizi di vendita da parte dei consumatori nonchè la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva.
Ai sensi dell'art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, i Comuni fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande sulla base dei criteri contenuti nella presente legge.
Prima della adozione dei provvedimenti di fissazione o di modifica degli orari di cui al comma precedente, dovrà essere acquisito il parere consultivo delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti e dei lavoratori addetti al commercio.
Titolo I
Negozi ed altre attività esercenti la vendita al dettaglio
Art. 2
Orario giornaliero
I Sindaci, in deroga all'art. 1, secondo comma, lett. b), della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20.
Tali determinazioni possono essere diversificate per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest' ultimo, per singole specializzazioni merceologiche, per zone, per periodi dell'anno, per giorni della settimana; la differenziazione non può comunque essere riferita a singoli esercenti.
Per gli esercizi di vendita di generi alimentari l'apertura antimeridiana deve essere stabilita ad un' ora tale da consentire agli operatori commerciali di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro.
Ai fini della chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, il Sindaco determina l'ora convenzionale di termine dell'orario antimeridiano e di inizio dell'orario pomeridiano.
I limiti giornalieri debbono essere stabiliti anche per le attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati rionali e mediante commercio ambulante a posto fisso o itinerante. Nel caso di mercati con attività mista, detti limiti possono essere definiti sia sulla base dell'attività prevalente sia facendo riferimento ai singoli settori merceologici.
Ciascun esercente fissa, all'interno dei limiti giornalieri e nel rispetto della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale obbligatoria, il proprio orario, comprendente almeno due ore di intervallo pomeridiano.
L'orario fissato da ciascun esercente può anche prevedere la riduzione o l'eliminazione dell'intervallo pomeridiano, con corrispondente riduzione dei limiti di apertura giornaliera, la quale può avvenire sia ritardando corrispondentemente l'apertura o anticipando corrispondentemente la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso.
Nei Comuni ove si tiene il mercato tradizionale non avente frequenza giornaliera, gli esercenti dei negozi in sede fissa possono fissare in tali giornate il proprio orario sulla base dei limiti stabiliti per il mercato stesso in deroga al comma precedente.
Gli operatori comunicano l'orario prescelto al Sindaco ai fini della vigilanza.
Art. 3
Giornate domenicali e festive
Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e agli articoli 5 e 8, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.
Nel caso di festività consecutive può essere determinato, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana in un giorno festivo (nel caso di due festività), in uno o due giorni festivi (nel caso di tre festività), per garantire un servizio più idoneo di rifornimento al pubblico. Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.
Nelle sole festività infrasettimanali, i negozi e le altre attività che esercitano in modo esclusivo o prevalente la vendita del pane possono essere autorizzati, limitatamente alla vendita di tale prodotto, all'apertura antimeridiana sino alle ore 13.
E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali indicati nell'allegato n. 1 della presente legge, allegato che potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, nonchè lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai Comuni. In tali casi l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati con chiusura compensativa in altra giornata determinata dal Comune.
Durante ricorrenze e festività tipicamente locali può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.
I Sindaci possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi all'immagine turistica della località, nonchè l'apertura in via eccezionale di esercizi commerciali in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località in cui si svolgono dette manifestazioni. Nei casi di apertura domenicale o festiva avente carattere continuativo o ripetitivo, il Comune dovrà determinare in quale giornata avviene la chiusura compensativa.
I Sindaci possono stabilire per i negozi o le altre attività esercenti la vendita al dettaglio di fiori, piante e sementi da giardino anche un orario che preveda l'apertura, anche parziale, nei giorni domenicali, con riposo infrasettimanale in un giorno da daterminare localmente.
Ai singoli operatori viene lasciata la facoltà di scegliere tra l'orario normale e quello di cui al comma precedente, comunicando tale scelta al Sindaco, ai fini della vigilanza.
Art. 4
Chiusura infrasettimanale
Per tutto il territorio della regione, salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e negli articoli 5 e 8, i Sindaci determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.
La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un' altra giornata festiva.
Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.
Art. 5
Particolari attività di vendita
Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza per pubblico esercizio, nonchè gli esercenti attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, gelateria, pizzeria al taglio, piadine e pasta fresca possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno. In tal caso gli esercenti possono scegliere l'orario più idoneo in rapporto all'attività svolta entro i limiti previsti per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, osservando un' intera giornata di chiusura infrasettimanale.
Analoga esclusione può essere disposta per gli esercizi specializzati nella vendita di libri, di dischi, di nastri magnetici, di opere d' arte, di oggetti di antiquariato, di articoli ricordo compresi i prodotti tipici dell'artigianato locale.
I Sindaci, sentito il parere delle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali indicate all'art. 1, terzo comma, nonchè delle organizzazioni artigiane del settore, possono altresì autorizzare la deroga alla chiusura nei giorni domenicali e festivi per gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, fissando in altro giorno della settimana la chisura obbligatoria.
Gli esercenti di cui ai commi precedenti comunicano l'orario e il turno di riposo prescelti al Sindaco, che ne prende atto verificando che gli stessi abbiano il requisito della specializzazione. A tale proposito, per specializzazione si intende lo svolgimento della vendita delle merceologie sopraindicate in modo esclusivo o in forma economicamente prevalente. Nel caso in cui il Sindaco non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'operatore commerciale, l'orario prescelto s' intende valido.
Le pasticcerie miste ad esercizi di panificazione possono essere autorizzate, nel rispetto dell'art. 1, comma I, della Legge 13 luglio 1966 n. 611 Sito esterno, all'apertura domenicale e festiva, entro i limiti previsti per gli esercizi pubblici, per la sola vendita di generi di pasticceria, purchè dispongano di un laboratorio di produzione e la merce sia ivi prodotta e venga esposto, nei locali di vendita, in maniera visibile, un cartello indicante che nei giorni festivi e domenicali è vietata la vendita di generi diversi dalla pasticceria.
Art. 6
Attività miste
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale di cui alla Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno, devono osservare gli orari per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato.
In tutti i casi in cui è necessario accertare la prevalenza di vendita esercitata, ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, l'accertamento è effettuato dal Comune competente.
Le attività miste soggette parte ad autorizzazione comunale ai sensi della Legge 11 giugno 1971 n. 426 Sito esterno e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 14 ottobre 1974 n. 524 Sito esterno o licenza per la vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti ad autorizzazione comunale per il commercio devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.
Art. 7
Feste natalizie e altre festività tipiche
Nei provvedimenti comunali di fissazione degli orari può essere prevista, per tutti i negozi e gli esercizi al dettaglio, la facoltà di:
a) sospendere la chiusura infrasettimanale nella settimana precedente la Pasqua e a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio;
b) protrarre l'apertura, anche in deroga ai limiti fissati in base all'art. 2, sino alle ore 22 a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio;
c) sospendere la chiusura domenicale e festiva a partire dal 10 dicembre fino al 6 gennaio con l'osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22, anche in deroga ai limiti fissati in base all'articolo 2.
Art. 8
Località turistiche
Nelle località riconosciute ad economia turistica di cui all'Allegato 2 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale, i Comuni determinano l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso turistico e sulla base dei criteri seguenti fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.
Località di cui alla terra A - periodo estivo - punto 1 (zone di riviera) e punto 2 (città d' arte):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;
- apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera A - punto 3 (zone termali):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;
- apertura antimeridana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera A - punto 4 (zone montane e altre località):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale limitatamente alle località classificate montane ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e successive modificazioni;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Località di cui alla lettera B - periodo invernale (zone montane e altre località):
- possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
- possibilità di sospensione dell'intervallo pomeridiano senza la riduzione di cui ai commi sesto e settimo del precedente art. 2.
Nelle località classificate turistiche nell'allegato 2 della presente legge e riconosciute ad economia montana ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno e sue successive modificazioni, può essere determinata l'apertura antimeridiana domenicale e festiva dei negozi e della altre attività di vendita al dettaglio, anche nei periodi dell'anno non considerati di maggiore alfflusso turistico.
Art. 9
Sfera di applicazione e pubblicità degli orari di vendita
Gli esercenti la vendita al pubblico in forma fissa o ambulante, le cooperative con obbligo di vendita ai soli soci, gli artigiani per la vendita al dettaglio di generi di propria produzione sul luogo di produzione, i titolari di imprese agricole che alienano prodotti agricoli di propria produzione in appositi locali e gli enti che svolgono l'attività di vendita al dettaglio, devono rispettare i limiti giornalieri determinati dai Comuni ed il proprio orario di vendita intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza autorizzazione secondo le norme vigenti.
I negozi e gli altri esercizi di vendita devono esporre al pubblico un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del Comune, indicante il giorno della chiusura infrasettimanale nonchè l'orario di apertura e chiusura.
Eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni.
Art. 10
Ferie
I Comuni, per evitare difficoltà di approvigionamento per i consumatori, promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali di categoria del commercio e dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi commerciali nei periodi di ferie sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata.
In particolare, al fine di garantire il servizio di distribuzione dei beni di prima necessità e di evitare l'insorgere di possibili turbative all'ordine pubblico, dovrà comunque essere assicurata l'apertura di almeno il 25% degli esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari.
In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni sindacali, il Sindaco provvede a determinare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.
In ogni caso, per quanto riguarda gli esercizi di produzione e di vendita al dettaglio di generi di panificazione, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 2 della Legge 18 febbraio 1974 n. 41 Sito esterno.
Titolo II
Impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali
Art. 11
Orario giornaliero
I Comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza e nel rispetto del limite delle cinquantadue ore quale orario medio settimanale di apertura degli impianti, su base annua, indicato dall'art. 9 del DPCM 31 dicembre 1982, stabiliscono di norma gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 nel periodo estivo. Detto periodo ha inizio il 1 maggio e termina il 30 settembre.
I Comuni, nel caso di comprovate necessità e nel rispetto del limite massimo di ore apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati al comma precedente per un periodo massimo di trenta minuti per ciascuna apertura e chiusura, anche limitatamente a parte del territorio comunale.
Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.
Art. 12
Turni di riposo
Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate, ove siano esistenti e funzionanti n. 3 o 2 impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33% o al 50%.
In base alla valutazione degli interessi dell'utenza nei comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva qualora non vi siano punti di vendita aperti nel raggio di Km. 5.
Nei giorni di sabato deve essere garantita l'apertura pomeridiana di un numero di impianti non inferiore al 25% degli impianti esistenti e funzionanti sul territorio comunale. Nei comuni in cui siano operanti quattro ovvero un numero inferiore di impianti, detto limite può essere da parte del Comune elevato fino al 50%.
Nella determinazione dei turni di riposo si deve tener conto sia delle richieste avanzate dai concessionari degli impianti, d' intesa con i gestori, sia delle esigenze di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza motorizzata.
Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
Art. 13
Turni notturni
Il servizio notturno viene svolto, nell'ambito del territorio provinciale, da un numero di impianti non superiore al 3%. Esso ha inizio alle ore 22 d' inverno e alle ore 22,30 d' estate e termina in entrambi i periodi alle ore 7.
L'autorizzazione al servizio notturno viene concessa in base a calendari predisposti annualmente dalle Province e dal Circondario di Rimini, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organi di rappresentanza dei concessionari, sulla base delle proposte formulate dai Comuni entro il 30 novembre di ciascun anno. I titolari delle concessioni degli impianti interessati, d' intesa con i gestori, devono far pervenire le relative richieste ai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
Nella predisposizione del calendario annuale le Province e il Circondario di Rimini dovranno tenere presente:
1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri dei centri urbani e vie di accesso ai principali centri abitati;
2) l'eventuale ricorso ad una rotazione dei punti - vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.
Nell'autorizzare il turno notturno si deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza motorizzata, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonchè alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.
Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare gli orari di apertura e chiusura di cui al 1 comma pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 14
Esenzioni
I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, i gas di petroli liquefatti e il metano.
Sono soggetti alla disciplina degli orari anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, autorimesse, aree degli alberghi, dei motel e dei complessi commerciali.
Le attività di servizio all'utenza funzionalmente connesse con l'erogazione dei carburanti e che insistono sull'area di pertinenza degli impianti, con la sola esclusione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono gli orari previsti per il funziomento degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Gli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) sono esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui all'art. 12, a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti.
Tale esenzione viene estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e di gas di petrolio liquefatto (gpl) operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possa delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva pertinenza.
I Comuni elencati nell'allegato n. 3 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche con deliberazione del Consiglio regionale, possono, sentite le organizzazioni di categoria dei gestori e gli organismi di rappresentanza dei concessionari, autorizzare deroghe all'orario e ai turni di riposo per gli impianti situati nelle località di interesse turistico e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.
I Comuni possono altresì autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni, di cui agli artt. 12 e 13, nei seguenti casi:
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale.
Art. 15
Ferie
I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il 25% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e degli organismi di rappresentanza dei concessionari degli impianti un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie dei gestori, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto nel caso in cui siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
Su domanda del gestore, d' intesa con il concessionario, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 Sito esterno.
Art. 16
Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self - service pre - pagamento)
Gli impianti di distribuzione di carburante dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self - service pre - pagamento) dovranno essere esclusi dalla osservanza degli orari e dei turni notturni, domenicali e festivi, salvo quanto disposto al successivo comma.
L'esclusione dall'osservanza dei turni è tuttavia subordinata alla condizione che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.
Gli impianti dotati di apparecchiature self - service - post - pagamento devono osservare l'orario di cui all'art. 11 della presente legge.
Gli apparecchi accettatori di carte di credito osservano l'orario di attività dell'impianto nell'ambito del quale sono collocati.
Art. 17
Disposizioni generali
Non sono soggette alla disciplina dei presenti criteri gli impianti di distribuzione di carburante siti sulle autostrade e sui tronchi classificati autostradali.
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti stessi sono chiusi al pubblico.
I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo nonchè l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.
In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante la indicazione dell'impianto aperto più vicino.
Titolo III
Pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande
Art. 18
Orario giornaliero
I Comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti a) e b) dell'art. 23 del DM 28 aprile 1976, diversificandoli in ragione delle esigenze locali per tipologie, per zone all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno.
I provvedimenti dei Comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al 2 comma dell'art. 5 della Legge 14 ottobre 1974 n. 524 Sito esterno, relativa alla posticipazione dell'apertura e all'anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari fissati, nonchè la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.
In luogo di orari di apertura e chiusura esplicitamente fissati, i Comuni possono determinare fasce orarie nelle quali è lasciata alla discrezione dell'esercente rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale. In questo caso, la facoltà di cui al 2 comma del presente articolo è riferita al limite massimo della fascia di apertura e a quello minimo della fascia di chiusura.
Per gli esercizi di cui al punto a) del DM 28 aprile 1976, i Comuni possono consentire l'apertura e l'inizio dell'attività con ritardo rispetto ai limiti delle fasce orarie di cui al comma precedente.
Tenuto conto delle facoltà sopra specificate, l'orario di apertura non può comunque precedere le ore 5 e quello di chiusura non può essere posticipato oltre le ore 1, salvo che nei giorni festivi e prefestivi per i quali i Comuni possono determinare la facoltà di protrazione di un' ora.
I Comuni, anche limitatamente a periodi o giorni prestabiliti, possono comunque autorizzare, su richiesta degli esercenti interessati, la protrazione dell'apertura di tipologie particolari di pubblici esercizi oltre il limite di cui al comma precedente ed anche negli altri giorni della settimana.
Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono esporre un cartello, vidimato dagli organi di vigilanza del Comune, indicante l'orario di apertura e chiusura e la giornata di chiusura settimanale.
Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al punto c) - 1 comma dell'art. 23 del DM 28 aprile 1976, deve essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.
Art. 19
Chiusura settimanale
I Comuni determinano la giornata di chiusura infrasettimanale in base alle norme della Legge 1 giugno 1971 n. 425 Sito esterno.
Art. 20
Esenzioni
Negli alberghi e in tutti gli altri esercizi di attività ricettiva la somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata, in deroga agli orari fissati dai Comuni, nei confronti delle sole persone alloggiate.
Gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali possono osservare l'orario di apertura per tutte le ventiquattro ore di ciascun giorno.
Su domanda degli interessati ed in base a calendari predisposti dai Comuni che tengano conto dei diversi motivi di pubblico interesse, può essere autorizzato il prolungamento dell'orario di apertura anche durante tutta la notte per gli esercizi di cui al precedente art. 18.
Art. 21
Sospensione di attività per ferie
I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio, in modo da potere assicurare comunque l'apertura di almeno il 25% degli esercizi destinati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
In caso di mancato raggiungimento di accordi preventivi con le organizzazioni, il Sindaco provvede a terminare la turnazione degli esercizi interessati all'apertura nei limiti di cui al comma precedente.
Titolo IV
Norme generali
Art. 22
Sanzioni amministrative
I Sindaci dei Comuni dell'Emilia - Romagna e gli organi di vigilanza sono tenuti a far osservare quanto disposto dal presente provvedimento e dai provvedimenti comunali di attuazione.
Fatte salve le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dalle leggi vigenti, in caso di inosservanza delle disposizioni i Comuni applicano le sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 della Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno e dell'art. 8 della Legge 1 giugno 1971 n. 425 Sito esterno, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 Sito esterno e dalla Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21.
Art. 23
Norme finali
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogata la Legge regionale 28 febbraio 1979 n. 4.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento è fatto rinvio alla Legge 28 luglio 1971 n. 558 Sito esterno e all'articolo 8 del decreto - legge 1 ottobre 1982 n. 697 Sito esterno, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1982 n. 887 Sito esterno.
Per quanto attiene gli orari di apertura e chiusura e le modalità riguardanti le chiusure settimanali e per ferie delle farmacie, si fa riferimento agli artt. 36, 37 e 38 della Legge regionale 4 maggio 1982 n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 luglio 1984

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