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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 10
Interventi di ripristino di opere di bonifica
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei lavori pubblici di interesse regionale, gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella Legge 15 ottobre 1981 n. 590 Sito esterno.
Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.

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