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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

Art. 18
Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
Sono soggetti al controllo di legittimità: i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi.
Le deliberazioni concernenti i regolamenti sul funzionamento dei servizi, sull'ordinamento organico del personale e sulla polizia idraulica, i criteri di classifica e i piani di riparto della contribuenza, diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale.
Tutte le deliberazioni si intenderanno approvate se non sia intervenuto alcun rilievo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto o dei chiarimenti che fossero stati eventualmente richiesti.
Gli atti dei Consorzi di bonifica sono pubblici. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

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