LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Interventi di ripristino di opere di bonifica
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei lavori pubblici di interesse regionale, gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nella Legge 15 ottobre 1981 n. 590
.

Sono a totale carico pubblico gli interventi di ripristino delle opere di bonifica che si rendano necessari non per carenza di ordinaria manutenzione.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.