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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

Art. 13
Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica in conformità della legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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