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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

Art. 16
Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
Essa è divisa in quattro sezioni elettorali:
- alla prima sezione appartengono i consorziati contribuenti per soli immobili iscritti nel catasto urbano;
- alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo non superiore ai 3/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale inferiore a due ettari in pianura e a quattro ettari in collina e montagna;
- alla terza sezione appartengono i consorziati con contribuenza e superficie aziendale superiori ai limiti massimi fissati per la seconda sezione fino ai limiti di contribuenza e di superficie aziendali fissati come limite minimo della quarta sezione;
- alla quarta sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo per beni censiti al catasto rustico per un contributo annuo superiore a 150/100.000 della contribuenza agricola totale e in ogni caso con superficie aziendale superiore ad ottanta ettari.
Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza.
Sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione da eleggersi dall'Assemblea, ciascuna sezione dei contribuenti agricoli elegge un numero di consiglieri proporzionale al rapporto tra la contribuenza a ruolo degli aventi diritto al voto di quella sezione e il totale della contribuenza agricola consortile.
All'interno di ogni sezione i componenti del Consiglio di amministrazione, nel numero previsto dal precedente comma, sono eletti tra le liste elettorali presentate, in proporzione ai voti validi conseguiti da ciascuna lista.
In ogni caso la prima sezione non potrà eleggere un numero di consiglieri superiore al 10% del totale dei membri elettivi.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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