LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Statuto consortile
Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale.
Lo statuto in particolare stabilisce:
1) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo;
2) le norme applicative per le modalità di voto e le operazioni elettorali;
3) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
4) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.