LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Per assicurare il buon funzionamento dei Consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consorzio sono inadempienti.
Qualora nella gestione del Consorzio di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dal comma precedente, la Giunta regionale procede allo scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio e nomina un Commissario per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore ad un anno, all'espletamento dei compiti affidatigli, con l'obbligo di convocare l'assemblea dei consorziati per la ricostituzione degli organi del Consorzio.
Contestualmente alla nomina del Commissario, la Giunta regionale nomina una Consulta composta di sette membri in rappresentanza dei consorziati.
Nei provvedimenti di nomina sono determinate le indennità dovute al Commissario e ai componenti la Consulta.
Il parere della Consulta è obbligatorio per le materie elencate all'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 .
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.