LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 21
Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica o di irrigazione nonché per la realizzazione di servizi comuni che interessino più consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi di secondo grado.
Per la realizzazione e gestione di opere o servizi che investano finalità a carattere plurisettoriale possono costituirsi consorzi speciali fra Consorzi di bonifica, Comuni, Comunità montane, Province ed Enti o Aziende pubbliche che usufruiscono delle opere o dei servizi.
L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi o per la trasformazione di consorzi di secondo grado in consorzi speciali può essere assunta da uno o più degli enti interessati oppure promossa dalla Regione.
I compiti e le finalità, nonché la composizione degli organi amministrativi e le norme di funzionamento dei consorzi di cui ai primi due commi del presente articolo, sono definiti dai rispettivi statuti da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale.
A tali consorzi si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.