LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 24
Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, la Giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti delegati.
La revoca nei confronti del singolo ente è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.