LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Sono opere di bonifica montana, in quanto necessarie ai fini generali della sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrano in particolare in tali opere quelle necessarie per:
- la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica;
- il contenimento o il recupero delle zone franose;
- il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni;
- la valorizzazione agronomica del suolo, ivi comprese le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di cui al successivo art. 6; nonché le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere precedentemente indicate.
Sono opere di bonifica idraulica quelle che hanno come principale obiettivo lo smaltimento delle acque dai terreni per conservarne e incrementarne la produttività e, comunque, per favorirne l'utilizzazione. Esse sono costituite prevalentemente da:
- i canali della rete scolante, le opere di regimazione delle acque interne e i relativi manufatti;
- gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
- le infrastrutture di supporto per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere predette;
- le infrastrutture e le apparecchiature fisse o mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- le opere di competenza privata rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.