LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica
Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonché nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 , il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.