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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

Art. 8
Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie dal programma poliennale di bonifica
Per la realizzazione delle opere private di cui al precedente art. 7 sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile. Nei territori sottoposti ai vincoli di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni, nonché nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 Sito esterno, il contributo può essere elevato fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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