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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

L.R. 12 febbraio 2010 n. 5

Art. 17
Statuto consortile
1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Lo statuto in particolare stabilisce:
a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;
b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;
c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.
3. Gli statuti disciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;
b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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