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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 febbraio 1992 n. 7 Sito esterno

L.R. 12 febbraio 2010 n. 5

Art. 2
Quadro degli interventi
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
- assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
- adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
- conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
- realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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