LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 27
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Per i contributi e spese di cui alla lettera d) dell'art. 26 della presente legge la Regione, per ogni esercizio finanziario, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25, determina l'importo da assegnare ai singoli Consorzi di bonifica in relazione all'ammontare della contribuzione ordinaria complessiva, escluse le contribuzioni concernenti il recupero di spese per la esecuzione di opere, iscritta a ruolo nell'anno precedente e per i territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984 del 27 dicembre 1977 , in rapporto alla superficie ricadente nel comprensorio consortile.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51.