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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 28
Riordino dei consorzi
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere attuato il riordino territoriale dei Consorzi di bonifica secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 11 della presente legge.
In tale riordino, in relazione all'esigenza di coordinare le attività pubbliche e private di tutela e valorizzazione delle risorse idriche e di favorire la produttività e l'efficienza delle strutture tecnico-amministrative degli enti operanti in materia di acque, dovrà provvedersi all'accorpamento dei consorzi di irrigazione ed idraulici di scolo nei consorzi di bonifica.
I provvedimenti di riordino di cui al presente articolo saranno assunti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province, il Circondario di Rimini (1) e le Comunità montane competenti per territorio.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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