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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato22/10/2018
3. Testo Coordinato16/07/2015
4. Testo Coordinato20/12/2013
5. Testo Coordinato24/10/2013
6. Testo Coordinato22/12/2011
7. Testo Coordinato26/07/2011
8. Testo Coordinato29/10/2008
9. Testo Coordinato25/03/2004
10. Testo Coordinato27/04/2001
11. Testo Originale14/04/1995

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 13

(sostitituito comma 1 da art. 26 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.
I contributi dovuti dai proprietari ai sensi del primo comma, nonché il concorso degli stessi alla spesa di costruzione delle opere private obbligatorie, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme o i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta.
Le spese di cui al primo comma sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile sulla base del piano di riparto di contribuenza.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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