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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 16

(prima sostituito da art. 2 L.R. 12 febbraio 2010 n. 5, poi modificato comma 14 da art. 10 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
1. L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
2. L'assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio;
b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio;
c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuenza totale del Consorzio;
d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.
3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.
5. La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza. A tal fine la Regione formula indirizzi ai Consorzi di bonifica.
6. Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:
a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;
f) i dipendenti del Consorzio;
g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.
7. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.
8. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:
a) da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
b) da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
c) da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
d) da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.
9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.
10. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l'assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.
11. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.
12. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.
13. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.
14. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 13 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 12.
15. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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