LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 2
Quadro degli interventi
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo la Regione programma, organizza e realizza interventi, di competenza sia pubblica che privata, in materia di bonifica montana, di bonifica idraulica, di tutela e utilizzazione delle risorse idriche per gli usi agricoli nell'ambito dei piani di unità idrografica.
Tali interventi sono volti in particolare a:
-
assicurare la stabilità ed il buon regime idraulico dei terreni declivi;
-
assicurare lo scolo delle acque e la sanità idraulica del territorio;
-
adeguare e completare la bonifica ed assicurare la manutenzione delle relative opere;
-
conservare e incrementare le risorse idriche superficiali per usi agricoli, in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale;
-
realizzare il coordinamento tecnico-funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
-
favorire lo sviluppo e la valorizzazione agricola del territorio.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51