LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 25
Commissione consultiva per le bonifiche
È istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva regionale per la bonifica, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.
In particolare, la Commissione formula proposte in ordine:
1)
alla ridelimintazione territoriale dei Consorzi di bonifica prevista dagli artt. 5 e 12;
2)
alla elaborazione dello schema-tipo di statuto consortile;
3)
alla elaborazione dello schema-tipo dei bilanci consortili;
4)
alla elaborazione dei criteri per la formulazione dei piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.
Le proposte di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 dovranno tener conto della necessità di salvaguardare le specificità dei territori montani.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede, e da quindici componenti, scelti fra persone di qualificata esperienza in materia di bonifica, designati:
-
tre dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;
-
due dalla Giunta regionale;
-
due dalla Delegazione regionale UNCEM;
-
tre dall'Unione regionale delle bonifiche;
-
cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della regione.
Esplica le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della commissione.
La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale.
I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51