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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2023
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato27/12/2018
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato06/07/2012
6. Testo Coordinato12/02/2010
7. Testo Coordinato10/02/1992
8. Testo Originale03/08/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 29
Riordino di funzioni
I compiti e le funzioni in materia di interventi e opere di bonifica idraulica e di irrigazione già affidati all'Ente regionale di sviluppo agricolo sono attribuiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ai Consorzi di bonifica tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 28 della presente legge.
Con proprio provvedimento, il Consiglio regionale, sentiti gli enti interessati, definisce l'elenco delle opere e delle attività da trasferire nonché le modalità per il trasferimento delle attività patrimoniali e del personale addetto ai compiti trasferiti.
Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo, in attesa del definitivo inquadramento nell'organico del Consorzio di bonifica, è collocato in posizione di comando presso il Consorzio stesso fino alla ridelimitazione territoriale dei comprensori dei Consorzi di bonifica di cui al precedente art. 28.
Con legge regionale si provvede alla riduzione dell'organico dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in relazione al contestuale inserimento del personale interessato negli organici dei Consorzi di bonifica.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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