LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 28 luglio 2023
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Quadro degli interventi
Art. 3 - Interventi ed opere di bonifica montana e di bonifica idraulica
Art. 4 - Interventi ed opere per la tutela e l'utilizzazione delle risorse idriche
Art. 5 - Classificazione del territorio e delimitazione
Art. 6 - Programmi poliennali di bonifica e di irrigazione
Art. 7 - Opere di competenza pubblica e opere private obbligatorie
Art. 8 - Contributi regionali per le opere private rese obbligatorie
Art. 9 - Contributi regionali per opere private non obbligatorie
Art. 10
- Interventi di ripristino di opere di bonifica
Art. 11 - Soppressione dei Consorzi di bonifica montana e definizione
Art. 12 - Costituzione dei Consorzi di bonifica
Art. 13
- Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
Art. 14 - Compiti dei consorzi di bonifica
Art. 15
-
Organi dei Consorzi di bonifica
Art. 16
-
Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
Art. 17
-
Statuto consortile
Art. 18
- Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica
Art. 19 - Ricorsi
Art. 20 - Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi amministrativi
Art. 21
- Consorzi di secondo grado e Consorzi speciali
Art. 22 - Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 23
- Delega di funzioni amministrative
Art. 24 - Esercizio delle deleghe, sostituzione e revoca
Art. 25 - Commissione consultiva per le bonifiche
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
Art. 27
- Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Art. 28 - Riordino dei consorzi
Art. 29 - Riordino di funzioni
Art. 30 - Adeguamento degli statuti dei Consorzi
Note del Redattore:
Si veda ora il
D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51