LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 42
NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2023, n. 10 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
Art. 26
Disposizioni finanziarie
Dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, nella parte entrata del bilancio regionale, un capitolo per l'introito dei proventi delle contravvenzioni alle norme di polizia idraulica elevate dai Consorzi di bonifica.
Con la stessa decorrenza sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli per ciascuno dei sottoelencati tipi di interventi previsti dalla presente legge:
a)
spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione;
b)
contributi in conto capitale per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione private obbligatorie;
c)
contributi in conto capitale o concorso nel pagamento degli interessi per la realizzazione di opere di bonifica e di irrigazione private non obbligatorie;
d)
contributi e spese per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione;
e)
spese per interventi di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 è stata abrogata. Si veda ora la L.R. 28 dicembre 1992, n. 51