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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1984, n. 43

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982 N. 19 " NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica all'art. 42 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 3 agosto 1984

ARTICOLO UNICO
Il Sito esternoprimo e il secondo comma dell'art. 42 della Legge 4 maggio 1982 n. 19, sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria del comune capoluogo di provincia.
Per la provincia di Bologna, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria n.29".

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