Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Titolo II
L'ORGANIZZAZIONE
Capo I
Dipendenza e coordinamento delle strutture
Art. 11
Dipendenza funzionale dei servizi
I servizi del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.
Con deliberazione della Giunta regionale i servizi ad essa assegnati sono posti alla dipendenza funzionale del Presidente della Regione o degli Assessori in relazione alla ripartizione dei compiti e degli affari ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, dello Statuto.
Le strutture organizzative regionali che costituiscono il supporto tecnico - amministrativo per l'esercizio di funzioni regionali delegate agli Enti locali territoriali singoli o associati sono poste con legge alle dipendenze funzionali degli enti cui sono delegate le funzioni stesse, ferma restando la dipendenza dalla Giunta regionale per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni residue.
Con apposita deliberazione in esecuzione alle deleghe conferite, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
- individua le strutture organizzative da porre alle dipendenze funzionali degli enti delegati;
- specifica le funzioni residue per il cui esercizio la Regione continua ad utilizzare le predette strutture;
- determina le modalità attraverso le quali anche altri enti delegati, interessati per materia e territorio, possono avvalersi di dette strutture organizzative;
- individua gli adempimenti relativi alla gestione del personale attribuiti agli organi dell'ente delegato nonchè quelli che continuano ad essere svolti dai competenti organi regionali.
Per l'espletamento di funzioni delegate, che non richiedono l'utilizzo di strutture organizzative, la Giunta regionale può altresì disporre la dipendenza funzionale di unità di personale regionale presso gli enti delegati.
Art. 12
Coordinamento fra i servizi
La funzione di coordinamento assicura la direzione organica di vaste aree operative, omogenee, costituite da più servizi al fine di ricomposizione unitaria, di impulso e di controllo dell'azione amministrativa, per il perseguimento di finalità generali ed interessi primari, in coerenza con programmi o indirizzi adottati dagli organi della Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua, con i criteri indicati al comma precedente, le diverse aree operative e l'insieme dei servizi appartenenti a ciascuna di esse.
Art. 13
Gruppi di lavoro
Per realizzare progetti di intervento e di studio, che interessano più servizi, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali vengono assegnati collaboratori anche a tempo ridotto.
Gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti per assolvere ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale, nonchè per attuare in via permanente il collegamento fra diversi servizi appartenenti a distinte aree operative che, tuttavia, sono interessati ad una stessa materia o partecipano all'espletamento di una medesima funzione, sotto diversi e specifici aspetti.
I gruppi di lavoro sono costituiti:
a) con atto del competente Assessore, nel caso di gruppo che interessi servizi dello stesso assessorato;
b) con atto della Giunta regionale, nel caso di gruppo che interessi servizi di diversi assessorati;
c) con atto della Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, nel caso di gruppi di lavoro costituiti per le esigenze di cui al precedente 2 comma.
L'atto costitutivo del gruppo di lavoro stabilisce:
- gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento del gruppo;
- l'Assessore dal quale il gruppo dipende funzionalmente;
- il componente incaricato a sovraintendere alla attività del gruppo, nonchè la composizione del gruppo stesso che dovrà essere formato anche dai responsabili dei servizi interessati ovvero da collaboratori degli stessi servizi da essi indicati;
- l'eventuale avvalimento di consulenti esterni incaricati con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge regionale.
Le medesime prerogative competono all'Ufficio di Presidenza per quanto attiene servizi del Consiglio regionale.
Gli enti, gli istituti e le aziende regionali possono costituire gruppi di lavoro, adottando i relativi provvedimenti secondo le competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Capo II
Organizzazione funzionale nelle strutture
Art. 14
Modalità di organizzazione del lavoro
I responsabili delle strutture organizzative, nella individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento degli obiettivi loro assengati, possono costituire unità semplici attraverso le quali attuare forme di lavoro di gruppo.
Art. 15
Conferenze di organizzazione
Allo scopo di esaminare programmi o progetti, ovvero per verificare o discutere problemi di carattere organizzativo e di qualificazione professionale, nonchè per consentire una adeguata informazione sull'attività istituzionale della Regione, sugli specifici compiti e il funzionamento delle strutture organizzative, gli Assessori convocano conferenze periodiche delle strutture cui sono preposti.
Alle conferenze, cui partecipano tutti i collaboratori della struttura interessata, sono invitate anche le organizzazioni sindacali.
Le conferenze, riguardanti le strutture organizzative del Consiglio regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza.
Le conferenze sono convocate in relazione alle esigenze delle strutture interessate e, comunque, almeno una volta all'anno; la convocazione indica gli oggetti dell'ordine del giorno ed è accompagnata da una sintetica illustrazione dei temi da trattare; la convocazione può essere richiesta motivatamente da almeno un terzo dei collaboratori del servizio. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale nel quale risultino i punti trattati e le valutazioni espresse al riguardo; il verbale viene inviato alla Giunta regionale o all'Uffico di Presidenza del Consiglio, secondo la competenza, e alle Commissioni consiliari competenti al fine di una puntuale conoscenza dei problemi dibattuti; i verbali sono altresì a disposizione delle organizzazioni sindacali aziendali, per consultazione e documentazione.

Espandi Indice