Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1984, n. 44

NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 106 del 22 agosto 1984

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29
Norma transitoria
La composizione e la disciplina delle strutture organizzative speciali e del relativo personale è regolata, in attesa dell'emanazione degli atti deliberativi di cui all'art. 10 precedente, dalle disposizioni vigenti alla data di approvazione della presente legge.
Con la legge che disciplinerà in forma organica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, verrà riordinata anche la normativa di cui al terzo comma dell'art. 27 della Legge regionale 20 luglio 1973 n. 25.
Art. 30
Abrogazione di norme
Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della Legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e le successive modificazioni; gli articoli da 1 a 31 e da 34 a 43, gli articoli 45, 46 e 58 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12 e le successive modificazioni e integrazioni;gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge regionale 27 agosto 1982 n. 39; l'articolo 5 della Legge regionale 14 gennaio 1983 n. 2, sono abrogati.
E' altres젡brogata ogni precedente disposizione incompatibile con la presente legge, salva la disposizione transitoria di cui al penultimo comma dell'art. 16 della Legge regionale 27 agosto 1983 n. 34.
Art. 31
Revisione della presente legge
Le norme della presente legge non possono essere abrogate, o comunque modificate, da leggi successive se non in modo esplicito, mediante la indicazione precisa delle parti che sono abrogate o modificate.

Espandi Indice