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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 1
Articolazione degli interventi
Gli interventi per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e Reggio Emilia si articolano in:
a) riparazione e adeguamento antisismico di opere, impianti e edifici ad uso pubblico di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti, degli Enti locali territoriali o dei loro consorzi ed aziende;
b) riparazione e adeguamento antisismico di edifici di edilizia residenziale pubblica;
c) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad abitazione afferenti fabbricati urbani e rurali;
d) assegnazione di contributi per la riparazione e l'adeguamento antisismico di unità immobiliari destinate ad usi diversi dall'abitazione, afferenti fabbricati urbani e rurali, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera a);
e) redazione di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica comprendenti edifici danneggiati, a condizione che vengano approvati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che contengano elementi di analisi e di progetto finalizzati alla conoscenza ed alla riduzione del rischio sismico.

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