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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 10
Convenzionamento
La concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nei casi in cui l'unità immobiliare su cui si esercita l'intervento non sia direttamente utilizzata dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune ovvero, qualora il valore del contributo non superi i 10 milioni, alla sottoscrizione di un atto unilaterale d' obbligo.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo non sono richiesti nei casi in cui il valore del contributo non superi i 5 milioni.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo sono redatti secondo uno schema - tipo deliberato dal Consiglio comunale in base ai seguenti contenuti:
a) durata non superiore ad anni 10;
b) nei casi di immobile acquistato per atto fra vivi successivamente al 9 novembre 1983, il termine di cui alla lettera a) è elecato ad anni 15;
c) impegno del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento a locare l'immobile, entro un congruo termine fissato dalla convenzione, ad un canone concordato con il Comune ovvero, nei Comuni con oltre 5.000 abitanti, al canone previsto dalla Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno e succesive modificazioni, assicurando la priorità ai precedenti locatari;
d) previsione dei criteri per la determinazione del prezzo di cessione delle unità immobiliari, nel caso di vendita dell'immobile;
e) previsione di sanzioni a carico del beneficiario del contributo per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione e definizione dei casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza del contributo e l'obbligo della sua restituzione.
La convenzione o l'atto unilaterale d' obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del proprietario.

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