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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 11
Interventi unitari
Gli interventi di adeguamento antisismico devono essere effettuati con intervento unitario esteso all'intero organismo edilizio cui appartiene l'unità immobilare danneggiata.
La Giunta comunale individua con apposito atto le unità immobiliari per le quali l'applicazione della normativa tecnica secondo le prescrizioni del successivo art. 13, le esigenze di salvaguardia dei beni culturali o della pubblica incolumità o altri motivi di pubblico interesse, rendano necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria degli interventi.
Nei casi di cui al comma precedente il Sindaco invita i proprietari interessati ad eseguire l'intervento unitario;qualora i proprietari non aderiscano entro 90 giorni all'invito, il Comune può sostituirsi ai medesimi per l'attuazione degli interventi. Qualora la spesa dell'intervento ecceda il contributo determinato ai sensi del precedente art. 5, il Comune redige, ai sensi dell'art. 28 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 Sito esterno, un piano di recupero relativo all'immobile da adeguare.
Per l'esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili.

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