LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984
Art. 12
Delega al Comune per l'attuazione degli interventi
Nel caso di immobili ricompresi negli interventi unitari di cui al precedente art. 11 o in piani particolareggiati ovvero in piani di recupero, gli aventi diritto ai contributi possono delegare la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi edilizi di riparazione e di adeguamento al Comune, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale.
La convenzione regola i rapporti finanziari e, in particolare, autorizza il Comune alla gestione diretta dei contributi concessi ai sensi del precedente art. 8, indica le modalità di copertura dell'ulteriore spesa necessaria per realizzare l'intervento e pone a carico dei proprietari interessati l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie.