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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 13
Normativa tecnica per gli interventi
Ai fini della presente legge si definisce intervento di riparazione l'esecuzione di opere che, oltre a ripristinare l'integrità dell'unità immobiliare, tendano a conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche.
Si definisce adeguamento antisismico l'esecuzione di opere che rendano l'edificio atto a resistere alle azioni sismiche definite dalle vigenti norme tecniche antisismiche e comunque comprensive delle necessarie opere di riparazione.
Gli atti di concessione dei contributi e di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di riparazione o di adeguamento antisismico di immobili danneggiati dal terremoto, ovvero gli atti di approvazione degli altri interventi previsti dalla presente legge, sono sottoposti al preventivo parere della Commissione edilizia competente per territorio integrata a norma del quinto comma del precedente art. 8; il parere reso concerne anche la valutazione del rispetto delle prescrizioni di normativa tecnica prevista dal presente articolo.
La normativa tecnica di riferimento per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di adeguamento previsti dalla presente legge è quella adottata con il DM 2 luglio 1981, assunto in attuazione dell'art. 10 della Legge 14 maggio 1981 n. 219 Sito esterno.
Ai fini dell'applicazione della suddetta normativa tecnica, per i Comuni indicati dal precedente art. 2, i quali non siano classificati sismici ai sensi della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, si assume un grado di sismicità S = 6 (sei).
Negli interventi di adeguamento antisismico la creazione o l'ampliamento dei giunti è disciplinato, in deroga alle disposizioni di cui al punto 3.3 del DM 2 luglio 1981, come segue:
a) per i complessi di edifici che già presentano giunti, questi ultimi sono considerati adeguati se soddisfano le condizioni di cui al punto C. 4 del DM 3 marzo 1975 oppure se l'ampiezza del giunto supera il doppio degli spostamenti che si calcolano sotto l'azione delle forze orizzontali;
b) nel caso di giunti inadeguati è possibile: o provvedere al loro adeguamento; o inserire elementi di protezione al martellamento; o eliminare il giunto mediante il collegamento delle strutture da esso separate e tenendo conto dell'accoppiamento strutturale conseguito; o conservare il giunto nelle condizioni originarie se, sentita la Commissione di cui all'art. 14 della presente legge, le caratteristiche dinamiche degli edifici interessati siano tali da rendere improbabili i fenomeni di martellamento;
c) nel caso di complessi edilizi privi di giunti tra gli edifici, il progetto esecutivo deve documentare la situazione statica degli edifici adiacenti, dimostrare che gli interventi previsti non ne aggravano la situazione, mentre i calcoli di verifica debbono tener conto, con valutazioni approssimate, delle forze trasmesse dagli edifici adiacenti;
d) la creazione o l'eliminazione dei giunti può essere effettuata solo nell'ambito di interventi con progettazione unitaria estesi a tutto il complesso edilizio.
Per gli edifici vincolati dal vigente strumento urbanistico a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo, sono di norma da escludersi, fra i sei provvedimenti di aumento della resistenza muraria suggeriti al punto 3.4 del DM 2 luglio 1981, l'applicazione di lastre in cemento armato e l'inserimento di pilastrini; per i medesimi edifici sono ammessi il consolidamento ed il ripristino strutturale dei solai esistenti assicurando ad essi un' adeguata rigidezza ed un sufficiente grado di collegamento alle pareti portanti.
Il mancato rispetto delle prescrizioni previsite dal presente articolo comporta la decadenza dai benefici previsti dalla legge. La decadenza è disposta, con provvedimento motivato, dalla Giunta comunale.

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