LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45
NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984
Art. 14
Organo di consulenza tecnica
Con le modalità indicate dall'art. 29 della Legge regionale 23 aprile 1979 n. 12, viene istituito un gruppo di lavoro del quale, oltre a tecnici dei servizi regionali, possono entrare a far parte previa intesa con le rispettive amministrazioni, tecnici dei Comuni interessati e delle Amministrazioni provinciali di Parma e di Reggio Emilia.
a) assicurare ogni supporto tecnico alla Regione e ad ogni altro soggetto attuatore degli interventi previsti dalla presente legge;
b) fornire orientamenti per l'attuazione delle norme antisismiche;
c) fornire, in particolare, la necessaria consulenza tecnica ai Comuni e alle Province interessate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
d) esprimere il parere di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e, su richiesta degli enti interessati, il parere sui progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1.