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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 15
Disposizione speciale
Per i danni causati dal terremoto del novembre 1983 al sistema scolastico del Comune di Parma, il Comune stesso è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 7.600 milioni, nell'ambito dell'assegnazione disposta a suo favore dal precedente art. 2, per la costruzione di due edifici scolastici in sostituzione di due edifici scolastici comunali, Scuola media Bottego e Istituto professionale (di via Farini), lesionati dal sisma e non ricostruibili in loco per ragioni urbanistiche, edilizie e funzionali. Parimenti il Comune di Collecchio è autorizzato ad utilizzare la somma di Lire 150 milioni per la costruzione di un nuovo edificio scolastico nella frazione di Ozzano Taro in sostituzione del plesso scolastico comunale ospitante la scuola elementare.
Il Comune di Parma e il Comune di Collecchio sono tenuti a mantenere la destinazione ad uso pubblico degli immobili in sostitutizone dei quali sono stati costruiti gli edifici scolastici previsti dal presente articolo.
Tali edifici sono costruiti nel rispetto della normativa definita dal DM 3 marzo 1975, modificato con DM 30 giugno 1981, relativamente alle zone con bassa sismicità (S = 6 - sei).

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