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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. 45

NORME PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE E DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983 NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 del 31 agosto 1984

Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia - romagna fa fronte nell'ambito delle assegnazioni statali disposte in suo favore dal decreto - legge 7 novembre 1983 n. 623 Sito esterno, convertito con Legge 23 dicembre 1983 n. 748 Sito esterno.
In sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1984 e pluriennale 1984- 1986, vengono istituiti appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa recanti i relativi finanziamenti nella misura di 24 miliardi per l'esercizio 1984, 27 miliardi per l'esercizio 1985 e 27 miliardi per l'esercizio 1986.

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